martedì 15 maggio 2012

Canone Rai alle imprese : la rai ci riprova.

Sono tornate .  Stanno pervenendo alle imprese, in questi giorni, migliaia di lettere della RAI - Radiotelevisione Italiana, con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall’ambito familiare delle trasmissioni radiotelevisive.
Già nei primi giorni dell'anno c'era stata una prima ondata :
 vedi: CANONE RAI PER PC E IPHONE
 ma  dopo le proteste la pretesa era cessata :
 vedi :CANONE RAI PER PC E IPHONE - Non dovuto se ...
Ora  la RAI torna alla carica e , dopo aver eliminato le parole esplicite di computer  e similari , ora nelle letterine parla genericamente di apparecchi :
Devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458"

E in un comunicato ha anche chiarito cosa si intende per "atto a adattabile a...)


 "un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente (fin dall’origine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici; un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. "

E allora noi possiamo subito dire che :   un apparecchio privo di sintonizzatori radio o TV operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e televisivo non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione radio o TV (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).
Viceversa : 
nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, pubblici esercizi) o per consentire agli utenti la visualizzazione dei risultati di giochi/scommesse (ad esempio in sale scommesse/tabaccherie), il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.  

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