Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Quindi : attenti alle immagini che inserite sui vs blog !
link : http://www.interlex.it/testi/s1861.htm
2 commenti:
E' uno schifo!
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La norma non modifica nulla in senso restrittivo: dire che "È consentita la libera pubblicazione... ecc. ecc." non significa che da oggi tutto il resto è vietato.
Semmai rimane vietato ciò che lo era già prima, ed è permesso qualcosa che prima non lo era.
Lo schifo rimane, ma non è nato oggi.
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